IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato
ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito,  con  modificazioni,  dall'art.  1  della  legge  27
dicembre 2002, n. 286 del 6  aprile  2009  recante  la  dichiarazione
dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari  a
causa  degli  eventi  sismici  che  hanno  interessato  la  provincia
dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6  aprile
2009; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  6
aprile 2009 recante  la  dichiarazione  dello  stato  d'emergenza  in
ordine agli eventi sismici predetti; 
  Viste le ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  n.
3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009,  n.  3755  del  15
aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile  2009,
n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4
maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio  2009,
n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del
6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del  25
giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio  2009,  n.  3797  del  30
luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009,  n.  3805  del  3  settembre
2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15  settembre  2009,
n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813
del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009,  n.  3817  del  16
ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del  25  novembre
2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009; 
  Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con
cui si dispone che i provvedimenti ivi  previsti  sono  adottati  con
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai  sensi
dell'art. 5, comma 2, della  legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  per  quanto
attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario; 
  Visto  l'art.  4,  comma  2,  del   suddetto   decreto-legge,   che
attribuisce al Presidente  della  regione  Abruzzo  la  qualifica  di
Commissario  delegato  per  la  realizzazione  degli  interventi   di
ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici; 
  Visti  gli  articoli  2,  comma  12-bis  e  14,  comma  5-bis,  del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77,  che  attribuiscono  ai  comuni
interessati dagli eventi, d'intesa con il  Presidente  della  regione
Abruzzo,  sentito  il  Presidente  della  provincia  e  d'intesa  con
quest'ultimo  nelle  materie  di  sua  competenza,  il   compito   di
predisporre la pianificazione del  territorio  comunale,  nonche'  di
predisporre i piani di ricostruzione del centro storico delle citta',
definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa
socio-economica e la riqualificazione dell'abitato; 
  Visto il decreto-legge recante  norme  urgenti  per  la  cessazione
dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania,
per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri  ed  alla  protezione  civile,  approvato  nel
Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009; 
  Ritenuto che l'attuazione degli obiettivi  di  ricostruzione  e  di
rilancio  del  territorio   richiedono   un   supporto   tecnico   ed
amministrativo di carattere straordinario, un forte coordinamento tra
tutti i soggetti istituzionali coinvolti; 
  Ritenuto che,  anche  durante  ed  ai  fini  dell'attuazione  degli
obiettivi  di  ricostruzione  e  di  rilancio  del   territorio,   e'
necessario dare continuita' e compiutezza alle attivita' operative di
valutazione del danno e dei rischi residui  conseguenti  agli  eventi
sismici del 6 aprile 2009, nonche' di assistenza alle popolazioni  ed
ai territori colpiti, gia' poste in essere dal  Commissario  delegato
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del  6
aprile 2009; 
  Considerato  che  per  conseguire  tali   finalita'   non   risulta
sufficiente un semplice rafforzamento delle strutture tecniche  delle
singole autorita' locali coinvolte; 
  Ritenuto che, al fine di adempiere con efficacia ed  efficienza  ai
compiti di cui alla richiamata normativa e' indispensabile costituire
una struttura che supporti il Commissario delegato nelle  fasi  della
ricostruzione anche al fine di assicurare l'espletamento di tutte  le
attivita' di natura amministrativa e di necessario raccordo tra tutti
i soggetti coinvolti nella ricostruzione  delle  aree  colpite  dagli
eventi sismici verificatisi  nella  provincia  dell'Aquila  ed  altri
comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009; 
  Ritenuto    che,     per     assicurare     l'adeguato     supporto
tecnico-amministrativo  e'   necessario   altresi'   costituire   una
"Struttura  tecnica  di  missione"  di   elevata   ed   indiscutibile
professionalita', di cui possa avvalersi il Presidente della  regione
Abruzzo quale Commissario delegato per la  ricostruzione  nelle  aree
terremotate; 
  D'intesa con la regione Abruzzo; 
  Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le
attivita' di cui all'art. 4, comma 2,  del  decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,  assume  le
funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione  dei  territori
colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010
e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri
e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri adottate per superare il contesto  emergenziale  e  prosegue
gli interventi di primo soccorso e  di  assistenza  in  favore  delle
popolazioni  colpite  dai  medesimi  eventi,  ad   esclusione   degli
interventi per il completamento del progetto C.A.S.E.  e  dei  moduli
abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP). 
  2. Il Commissario  delegato  nominato  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  del  6  aprile  2009  cessa
dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010 ed entro il  28  febbraio
2010 fornisce al Commissario  delegato  -  Presidente  della  regione
Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato  degli
interventi realizzati ed in corso  di  realizzazione,  la  situazione
contabile di tutte le entrate e le spese,  ivi  compreso  l'ammontare
dei  fondi  trasferiti  ai  comuni  per  fronteggiare  l'emergenza  e
l'elenco dei contratti in scadenza al 31 gennaio 2010  e  che  devono
essere  prorogati  per  assicurare  l'assistenza  alla   popolazione,
indicando la provenienza dei  fondi,  i  soggetti  beneficiari  e  la
tipologia della spesa, nonche' la  situazione  analitica  dei  debiti
derivanti dalle obbligazioni per le funzioni attribuite al Presidente
della regione Abruzzo. 
  3.  Per  il  completamento  del  progetto  C.A.S.E.  e  dei  moduli
abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP) di cui all'art. 2  del
citato  decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,  restano  ferme  le
competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile. 
  4. L'attivita' svolta dalla Direzione  di  comando  e  controllo  -
DICOMAC, di cui all'art. 1, comma 1,  dell'ordinanza  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, viene rilevata,
a partire dal 1°  febbraio  2010,  da  una  struttura  operativa,  di
coordinamento  e  raccordo  anche  con  le  istituzioni  statali,  le
amministrazioni  locali  ed  i  diversi  enti  pubblici  e   privati,
appositamente istituita dal Commissario delegato -  Presidente  della
regione Abruzzo, che assume la  responsabilita'  della  prosecuzione,
ove necessario, o della progressiva chiusura delle attivita' connesse
all'emergenza  ancora  in  atto.  A  tal  fine   il   personale   del
Dipartimento della protezione civile, gia' operante nell'ambito della
Di.Coma.C.,  organizzato  in  una  struttura  di  missione   all'uopo
costituita  dal  capo  del  Dipartimento  della  protezione   civile,
provvede, ove  necessario  e  non  oltre  il  28  febbraio  2010,  al
trasferimento  delle  attivita'  in  corso  allo  stesso  Commissario
delegato, affiancando la struttura dal medesimo individuata. 
  5. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato  -
Presidente della regione Abruzzo opera con  le  risorse  pubbliche  e
private a  vario  titolo  destinate  alla  ricostruzione  delle  zone
interessate dal sisma  del  6  aprile  2009,  che  affluiscono  sulla
contabilita' speciale allo stesso intestata, ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  Ministri  15
aprile 2009, n. 3755. A tal fine, le  risorse  depositate  sui  conti
correnti bancari e/o postali sono riversate dal titolare del deposito
sulla  suddetta  contabilita'  speciale,  previa  certificazione  dei
competenti uffici di bilancio, che verificano, altresi', le  relative
rendicontazioni. Dalla data del 1° febbraio 2010, le somme rivenienti
da donazioni ed atti di liberalita' destinati al Commissario delegato
-  Presidente  della  regione  Abruzzo  affluiscono  sulla   predetta
contabilita' speciale. 
  6. La contabilita' speciale gia'  aperta  ai  sensi  dell'art.  15,
comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  n.
3782 del 17 giugno 2009 rimane in essere fino  all'esaurimento  delle
risorse su di essa appostate. L'utilizzo delle risorse presenti nella
predetta contabilita' avviene sotto il coordinamento del  Commissario
delegato - Presidente della regione Abruzzo. 
  7. I vice commissari  nominati  ai  sensi  degli  articoli  1  e  3
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761  del
1° maggio 2009 e ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del  Presidente
del Consiglio  dei  Ministri  n.  3763  del  6  maggio  2009  cessano
dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010. 
  8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5,  per  l'espletamento
dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione
Abruzzo puo' avvalersi, nell'ambito delle risorse umane e strumentali
gia'  disponibili,  degli  uffici  della  regione  Abruzzo,  al   cui
personale puo' essere riconosciuto un  compenso  per  prestazioni  di
lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un  massimo  di  70
ore mensili pro-capite, nel  rispetto  della  vigente  disciplina  di
contenimento complessivo delle spese di personale.  Al  personale  di
cui il Commissario delegato - Presidente  della  regione  Abruzzo  si
avvale  che  appartiene  alle  qualifiche  dirigenziali  puo'  essere
riconosciuta  una  maggiorazione  fino  al  30%  della  retribuzione,
aumentata sino al 50% nel caso in  cui  allo  stesso  personale  sono
attribuite funzioni di responsabile di ufficio o di struttura ad esso
assimilabile.